ICI – Novità dopo il Decreto legge del 27 maggio 2008
del COMUNE DI PONTASSIEVE

Ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Legge n.93/2008  sono esclusi dal pagamento dell’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) le unità immobiliari adibite di prima abitazione ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Per Abitazione principali, e pertanto esonerate dal pagamento, sono considerati tutti gli immobili elencati nell’art. 7 del vigente Regolamento Comunale:

 Articolo 7 del Regolamento ICI approvato con del. C.C. 144 DEL 20/12/2007

Abitazione principale

 1.      Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale ovvero la detiene  per effetto di locazione finanziaria, ha,  salvo prova contraria, la residenza anagrafica,.

2.      Si considerano altresì abitazioni principali le pertinenze all’abitazione principale che rispettino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a)      non siano locate;

b)      siano possedute dal titolare della proprietà  del diritto reale sull’abitazione principale al cui  servizio e ornamento, durevole ed esclusivo, concorra la pertinenza ;

c)      che siano ubicate ad una distanza  dalla abitazione principale non superiore a mt. 300 calcolati sulla via più breve

d)      siano classificate nelle categorie catastali C/2 , C/6 C/7  e nel numero massimo di una unità di C/2 e una unità di cat. C/6 o C/7

La detrazione spetta solo per l’abitazione principale cui la pertinenza è asservita: si estende alla pertinenza limitatamente all’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

3.      Si considerano altresì abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta  ed anche della detrazione le seguenti unità immobiliari:

e)      abitazione, compresa la pertinenza come sopra definita, non locata posseduta da soggetto anziano ultra sessantacinquenne ovvero disabile che detiene la residenza permanente in istituti di ricovero  e cura;

f)        abitazione non locata e posseduta a titolo di proprietà  o altro diritto reale da cittadino italiano residente all’estero e iscritto nel registro AIRE del Comune;

4.      Si  considerano  abitazioni  principali  con  conseguente  applicazione  dell’aliquota 

      ridotta, ma non della detrazione:

g)      abitazione e relativa pertinenza come precedentemente definita, locata con contratto concordato ex art. 4 Legge 431/1998;

h)      abitazione, compresa la pertinenza, concessa in uso gratuito  a parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) che vi abbiano stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici, e vi abbiano la loro effettivo dimora.

Per usufruire dell’esenzione dal pagamento dell’ICI sull’unità immobiliari assimilate all’abitazione principale i soggetti interessati devono presentare al’ufficio tributi apposita autocertificazione entro il 16 dicembre 2008.


 Circolo ACLI “La Torre”
via Ghiberti 165 Pontassieve
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