ICI –
Novità
dopo il Decreto legge del 27 maggio 2008
Ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Legge
n.93/2008 sono esclusi dal pagamento
dell’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) le unità immobiliari adibite
di
prima abitazione ad esclusione di quelle classificate nelle
categorie
catastali A1, A8 e A9.
Per Abitazione principali, e pertanto esonerate dal pagamento, sono
considerati
tutti gli immobili elencati nell’art. 7 del vigente Regolamento
Comunale:
Abitazione principale
2.
Si
considerano altresì abitazioni principali le pertinenze all’abitazione
principale che rispettino contemporaneamente le seguenti condizioni:
a)
non
siano locate;
b)
siano
possedute dal titolare della proprietà
del diritto reale sull’abitazione principale al cui
servizio e ornamento, durevole ed esclusivo,
concorra la pertinenza ;
c)
che
siano ubicate ad una distanza dalla
abitazione principale non superiore a mt. 300 calcolati sulla via più
breve
d)
siano
classificate nelle categorie catastali C/2 , C/6 C/7
e nel numero massimo di una unità di C/2 e
una unità di cat. C/6 o C/7
La
detrazione spetta solo per l’abitazione principale cui la pertinenza è
asservita: si estende alla pertinenza limitatamente all’importo della
detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione
dell’abitazione
principale.
3.
Si
considerano altresì abitazioni principali con conseguente applicazione
dell’aliquota ridotta ed anche della
detrazione le seguenti unità immobiliari:
e)
abitazione,
compresa la pertinenza come sopra definita, non locata posseduta da
soggetto
anziano ultra sessantacinquenne ovvero disabile che detiene la
residenza
permanente in istituti di ricovero e
cura;
f)
abitazione
non locata e posseduta a titolo di proprietà
o altro diritto reale da cittadino italiano residente all’estero
e
iscritto nel registro AIRE del Comune;
4.
Si considerano
abitazioni principali
con
conseguente applicazione dell’aliquota
ridotta, ma non della
detrazione:
g)
abitazione
e relativa pertinenza come precedentemente definita, locata con
contratto
concordato ex art. 4 Legge 431/1998;
h)
abitazione,
compresa la pertinenza, concessa in uso gratuito a
parenti di primo grado in linea retta
(genitori e figli) che vi abbiano stabilito la propria residenza, così
come
intesa ai fini anagrafici, e vi abbiano la loro effettivo dimora.
Per usufruire dell’esenzione
dal pagamento dell’ICI sull’unità immobiliari assimilate all’abitazione
principale i soggetti interessati devono presentare al’ufficio tributi
apposita
autocertificazione entro il 16 dicembre 2008.
Circolo ACLI “La Torre”
via Ghiberti 165 Pontassieve
055 8377008


